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Rifiuti pericolosi, ... Nello specifico, quindi, l’articolo 113 bis allarga le maglie dello stoccaggio dei rifiuti nei capannoni o sui piazzali dell’azienda con due concessioni.


Per stoccaggio si intende l’insieme delle attività di smaltimento che prevedono sia il recupero che il deposito preliminare dei rifiuti ed è regolato dall’art.183 del DL 152/2006. Questo deposito temporaneo, che spesso si trova nel sito di produzione, deve comportare in ogni caso una corretta separazione dei rifiuti e non generare alcun tipo di inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque.


Ugualmente nuovo è il riferimento alle procedure semplificate (art. 216 D.L.vo 152/2006): in quel caso, le nuove Linee Guida precisano che “le quantità massime dei rifiuti non pericolosi e pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso produttori, recuperatori e centri di stoccaggio intermedi, nelle more della adozione dei decreti di cui all’art. 214, comma 2, del d.lgs ...
Altri risultati:


L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all’art. 193 e l’obbligo di tenuta dei registri di cui all’art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216....


Lo stoccaggio rifiuti FIR. FIR offre un servizio di gestione del deposito dei rifiuti: per lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non, disponiamo tramite la nostra consociata Biochem Italia di una superficie di 10.000 m² in cui vengono gestite le operazioni di deposito, cernita, stoccaggio e smaltimento.


La Polizia di Stato ha sequestrato un deposito e denunciato il titolare in via Guadagna a Palermo dove si svolgeva un’attività di stoccaggio rifiuti pericolosi. Gli agenti del commissariato hanno trovato materiali metallici ammassati senza la necessaria autorizzazione in materia ambientale.


Gli aspetti fisici, quantitativi e temporali del deposito temporaneo, che per i rifiuti speciali non pericolosi ha un limite temporale di 3 mesi o un raggruppamento massimo di 20 MC, mentre per i rifiuti speciali pericolosi, rimane invariato l’aspetto temporale, portando però a 10 MC il quantitativo massimo accumulabile indistintamente dall’aspetto temporale, sono imprescindibili dalla nozione di deposito temporaneo e proprio su questi due punti fondamentali, si distingue il deposito ...